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Sez. 1, Sentenza n. 5411 del 18/10/1982 (Rv. 423177 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - MORTE DELL'OBBLIGATO - DOMANDA DI ATTRIBUZIONE ALL'EX CONIUGE DI UNA QUOTA DELLA PENSIONE E DEGLI ALTRI ASSEGNI SPETTANTI AL CONIUGE SUPERSTITE - AMMISSIBILITÀ - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1982-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423177-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - MORTE DELL'OBBLIGATO - DOMANDA DI ATTRIBUZIONE ALL'EX CONIUGE DI UNA QUOTA DELLA PENSIONE E DEGLI ALTRI ASSEGNI SPETTANTI AL CONIUGE SUPERSTITE - AMMISSIBILITÀ - DECORRENZA.*

A seguito della morte dell'obbligato al pagamento dell'assegno di divorzio, che abbia contratto nuovo matrimonio dopo lo scioglimento del precedente vincolo, il diritto dell'ex coniuge all'attribuzione diretta di una quota della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite (art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 2 della legge n. 436 del 1978) va riconosciuto, in applicazione dei principi fissati dall'art. 445 cod. civ. in tema di obblighi alimentari, con decorrenza dalla data della domanda, ferma restando l'operatività della relativa statuizione, nei confronti dell'ente erogatore della pensione, dal momento in cui gli venga notificato il provvedimento esecutivo. (V 6396/80, mass n 410143).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 445, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)