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Sez. 1, Sentenza n. 6396 del 11/12/1980 (Rv. 410143 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - MORTE DELL'OBBLIGATO - TRASFERIMENTO DEL DEBITO SUL CONIUGE SUPERSTITE - ESCLUSIONE - DOMANDA DI ATTRIBUZIONE ALL'EX CONIUGE DI UNA QUOTA DELLA PENSIONE E DEGLI ALTRI ASSEGNI SPETTANTI AL CONIUGE SUPERSTITE - AMMISSIBILITA - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1980-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410143-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - MORTE DELL'OBBLIGATO - TRASFERIMENTO DEL DEBITO SUL CONIUGE SUPERSTITE - ESCLUSIONE - DOMANDA DI ATTRIBUZIONE ALL'EX CONIUGE DI UNA QUOTA DELLA PENSIONE E DEGLI ALTRI ASSEGNI SPETTANTI AL CONIUGE SUPERSTITE - AMMISSIBILITA - DECORRENZA.*

La morte dell'obbligato al pagamento dell'assegno di divorzio, che abbia contratto nuovo matrimonio dopo lo scioglimento del precedente vincolo, non trasferisce alcun debito sul coniuge superstite, ma comporta soltanto che l'ex coniuge, ai sensi dell'art 9 della legge 1 dicembre 1970 n 898, come modificato dall'art 2 della legge 1 agosto 1978 n 436, puo chiedere al tribunale l'attribuzione diretta di una quota della pensione e degli altri assegni spettanti al medesimo coniuge superstite, con decorrenza dal mese successivo a detto decesso.*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)