Sez. 1, Sentenza n. 1593 del 07/05/1976 (Rv. 380343 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA - RIFERIMENTO AL TEMPO DELLA DELIBAZIONE.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA - RIFERIMENTO AL TEMPO DELLA DELIBAZIONE.*
Nel giudizio di delibazione di una sentenza straniera (nella specie, di divorzio), il requisito della non contrarieta all'ordine pubblico delle Disposizioni della pronuncia delibanda deve essere accertato con riferimento alle leggi vigenti in Italia (nella specie, legge 1 dicembre 1970 n 898) non alla data del passaggio in giudicato della sentenza straniera, ma alla data della delibazione, ancorche gli effetti di quest'ultima risalgano alla prima di quelle date. (Conf 1859/75, mass n 375528).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 7, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 1, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)