Sez. 1, Sentenza n. 1436 del 04/03/1980 (Rv. 404986 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLE LEGGI VIGENTI IN ITALIA ALLA DATA DELLA DELIBAZIONE - NECESSITA - FATTISPECIE RELATIVA ALLA NULLITA DI UN MATRIMONIO PER SIMULAZIONE DEL CONSENSO, AMMESSA DALLA LEGGE DI RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA N 151 DEL 1975.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLE LEGGI VIGENTI IN ITALIA ALLA DATA DELLA DELIBAZIONE - NECESSITA - FATTISPECIE RELATIVA ALLA NULLITA DI UN MATRIMONIO PER SIMULAZIONE DEL CONSENSO, AMMESSA DALLA LEGGE DI RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA N 151 DEL 1975.*
Il requisito della non contrarieta all'ordine pubblico delle Disposizioni della sentenza straniera da delibarsi deve essere accertato con riferimento alle leggi vigenti in Italia non alla data del passaggio in giudicato della sentenza straniera, ma alla data della pronuncia di delibazione. (nella specie trattavasi di nullita del matrimonio per simulazione del consenso, ammessa dalla legge italiana di riforma del diritto di famiglia del 19 maggio 1975, n 151). (Conf 154/77, mass n 383652; (Conf 1593/76, mass n 380343; (Conf 1895/75, mass n 375528).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 123, Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 7, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)