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Sez. 3, Ordinanza n. 4134 del 18/02/2025 (Rv. 673763-01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Inadempimento attuale e concreto - Necessità - Inadempimento potenziale - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673763-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO

Se è sollevata eccezione di inadempimento, il giudice di merito deve verificare se la controparte è incorsa in un inadempimento attuale e concreto, mentre non assume rilievo la mera eventualità di un inadempimento potenziale ovvero solo futuro e soggettivamente paventato dalla parte che propone l'eccezione.

Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)