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Sez. 2 - , Sentenza n. 32694 del 12/12/2019 (Rv. 656316 - 02)

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA | Preliminare di vendita - Bene proveniente da donazione - Sospensione dell’adempimento ex art. 1481 c.c. - Esclusione - Obbligo di comunicazione della provenienza a carico del promittente venditore - Omissione - Conseguenze - Esercizio dell’eccezione d’inadempimento ex art. 1460 c.c.
Stato
decisa il 2019-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656316-02

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA

In tema di preliminare di vendita, la provenienza del bene da donazione, anche se non comporta per sé stessa un pericolo concreto e attuale di perdita del bene, tale da abilitare il promissario ad avvalersi del rimedio dell'art. 1481 c.c., è comunque circostanza influente sulla sicurezza, la stabilità e le potenzialità dell'acquisto programmato con il preliminare. In quanto tale essa non può essere taciuta dal promittente venditore, pena la possibilità che il promissario acquirente, ignaro della provenienza, rifiuti la stipula del contratto definitivo, avvalendosi del rimedio generale previsto dell'art. 1460 c.c., se ne ricorrono gli estremi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1481, Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)