Sez. 3, Ordinanza n. 10421 del 17/04/2024 (Rv. 670782-02)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Contratto misto - Competenza - Disciplina applicabile - Riferimento alle norme del contratto tipico prevalente - Esclusione - Contenuto delle domande - Sussistenza - Foro convenzionale - Rilevanza - Fattispecie. CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO - In genere.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Per la determinazione della competenza in relazione ad un'azione riguardante un contratto misto deve tenersi conto del contenuto delle domande proposte dall'attore, prescindendo dalla specifica regola di competenza fissata per ciascuno dei contratti tipici combinati, i quali hanno smarrito la loro autonomia per confluire nella causa concreta dell'operazione negoziale atipica, potendo, invece, farsi riferimento al foro convenzionale stabilito dalle parti. (Nella specie, in presenza di un contratto misto di vendita, deposito e affitto di azienda, la S.C. ha escluso l'applicabilità degli artt. 21 e 447-bis c.p.c. e della regola obbligatoria sulla competenza relativa all'affitto di azienda, affermando quella del foro convenzionale).
Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1615, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)