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Sez. 3, Ordinanza n. 31117 del 04/12/2024 (Rv. 672975-01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Contratto misto di affitto di azienda e di promessa di vendita condizionata - Prevalenza della causa traslativa su quella di godimento - Disciplina applicabile - Competenza. CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO - In genere.
Stato
decisa il 2024-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672975-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

In caso di contratto atipico, ma pur sempre unitario, risultante dalla commistione di elementi dell'affitto di azienda e della promessa di vendita condizionata, con prevalenza della causa traslativa su quella di godimento, la competenza territoriale non deve individuarsi secondo la regola specifica fissata per ciascuno dei contratti tipici che hanno smarrito la loro autonomia nella causa concreta dell'unica operazione economica atipica, con la conseguenza che non sussiste la competenza funzionale di cui agli articoli 21 e 447-bis c.p.c, prevista per il contratto di affitto di azienda, potendo le parti convenzionalmente individuare il foro competente a dirimere le relative controversie.

Cod. Civ. art. 1322, Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)