Sez. L, Sentenza n. 5117 del 21/08/1986 (Rv. 447748 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - LAVORO DOMENICALE - LEGITTIMITÀ - ATTIVITÀ RELATIVE - INDIVIDUAZIONE - DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - INTERPRETAZIONE DELLA PARTE DELLA ELENCAZIONE CONTENUTA IN DETTO DECRETO - POTERE DEL GIUDICE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - LAVORO DOMENICALE - LEGITTIMITÀ - ATTIVITÀ RELATIVE - INDIVIDUAZIONE - DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - INTERPRETAZIONE DELLA PARTE DELLA ELENCAZIONE CONTENUTA IN DETTO DECRETO - POTERE DEL GIUDICE - LIMITI.*
Il decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale che, in virtù della delega contenuta nell'art. 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370, determina - con elencazione tassativa non suscettibile di interpretazione estensiva o di applicazione analogica - le attività per le quali l'espletamento del lavoro domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità ed il relativo riposo settimanale può essere spostato in giornata diversa dalla domenica, va disapplicato dal giudice ordinario soltanto se preveda un'ipotesi che non sia riconducibile a quella delineata dalla legge cit., restando in suo potere - salvo sempre il limite di non far rientrare nella previsione del decreto un'attività che non sia specificamente compresa nell'elenco del decreto stesso - di interpretare la portata della detta elencazione anche con riferimento ad attività che per le loro caratteristiche siano di necessità ricomprese in una voce generica ovvero a quelle che evidenzino caratteri identici all'attività elencata. (V 5923/82, mass n 423682; (V 4660/81, mass n 415366).*
Riferimenti normativi: Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)