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Sez. L, Sentenza n. 4660 del 17/07/1981 (Rv. 415366 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - DISCIPLINA - COINCIDENZA DEL GIORNO DI RIPOSO CON LA DOMENICA - DEROGABILITA - CONDIZIONI - TRASPORTI PUBBLICI IN CONCESSIONE - SPOSTAMENTO DEL GIORNO DI RIPOSO AD UN GIORNO DIVERSO DALLA DOMENICA - LEGITTIMITA - LAVORO DOMENICALE - RETRIBUZIONE - MAGGIORAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO O FESTIVO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415366-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - DISCIPLINA - COINCIDENZA DEL GIORNO DI RIPOSO CON LA DOMENICA - DEROGABILITA - CONDIZIONI - TRASPORTI PUBBLICI IN CONCESSIONE - SPOSTAMENTO DEL GIORNO DI RIPOSO AD UN GIORNO DIVERSO DALLA DOMENICA - LEGITTIMITA - LAVORO DOMENICALE - RETRIBUZIONE - MAGGIORAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO O FESTIVO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il principio (dettato dagli artt 36, terzo comma, cost e 2109, primo comma, cod civ) del diritto del lavoratore alla fruizione, ai fini della reintegrazione delle proprie energie fisiche e psichiche, di un giorno di riposo settimanale coincidente, di regola, con la domenica - che puo essere derogato alle condizioni e nei limiti di cui alle sentenze della Corte costituzionale n 150 del 1967 e n 146 del 1971 - non esclude la legittimita di una disciplina contrattuale aziendale contenente turni di lavoro che prevedono il godimento del riposo dopo sei giorni di lavoro ma in un giorno diverso dalla domenica, giacche la coincidenza del riposo settimanale con detto giorno, alla quale fa riferimento, oltre l'art 2109 cod civ, anche la legge 22 febbraio 1934 n 370, non e prevista con carattere di assolutezza ed inderogabilita. Ne consegue che, in tema di servizio di trasporto pubblico in concessione, il mero spostamento del giorno di riposo settimanale, dopo sei di lavoro, ad un giorno diverso dalla domenica non comporta, per il lavoro prestato in quest'ultimo giorno, alcuna maggiorazione del compenso ne a titolo di lavoro straordinario ne a titolo di lavoro festivo, essendo tale duplice maggiorazione dovuta, invece, solo nel caso di turni di servizio che - alle condizioni e nei limiti di cui alle sentenze costituzionali citate - prevedono la cadenza del giorno di riposo con una periodicita piu ampia di quella assicurata dall'alternanza di sei giorni lavorativi ed uno (coincidente o meno con la domenica) di sosta. (V 2559/79, mass n 398893; (V 960/78, mass n 390296; (V 1510/74, mass n 369634; (Conf 3471/80, mass n 407318; (Conf 2501/79, mass n 398824; (Conf 1885/75, mass n 375562; (Conf 2183/73, mass n 365411; (contra 3470/80, mass n 407314).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 16 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 21 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)