Sez. 2, Sentenza n. 2166 del 08/07/1971 (Rv. 352928 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - PRESUPPOSTI - ERRORE SUI PRESUPPOSTI NUMERICI DELLA OPERAZIONE DI CALCOLO - INAMMISSIBILITA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - PRESUPPOSTI - ERRORE SUI PRESUPPOSTI NUMERICI DELLA OPERAZIONE DI CALCOLO - INAMMISSIBILITA.*
Non si versa in tema di errore materiale della sentenza che puo essere corretto con la procedura di cui agli artt 287 e seguenti cod proc civ, qualora non si tratti di errore di calcolo che si palesi dal confronto fra motivazione e dispositivo, ma di errore causato da errata Determinazione dei presupposti numerici dell'operazione, riconoscibile soltanto dopo un'indagine di fatto da parte del giudice di merito superiore ed in cui il primo giudice sia incorso nella motivazione. (V 1015'68, mass n 332430' 1149'67, mass n 327573' 1068'57).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)