Sez. 1, Sentenza n. 1149 del 26/05/1967 (Rv. 327573 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - ERRORE MATERIALE - NOZIONE - PROCEDURA DI CORREZIONE - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELL'ERRORE IN UN NORMALE PROCEDIMENTO DI COGNIZIONE - AMMISSIBILITA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - ERRORE MATERIALE - NOZIONE - PROCEDURA DI CORREZIONE - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELL'ERRORE IN UN NORMALE PROCEDIMENTO DI COGNIZIONE - AMMISSIBILITA.*
L'errore materiale e quello dovuto ad una mera svista del giudice. Esso non incide sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, ma si concreta in un difetto di corrispondenza fra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento. Ed il problema che esso pone concerne soltanto l'adeguamento della formula all'idea secondo quanto inequivocabilmente risulta dalla medesima pronuncia. Sia per il problema generale dei limiti oggettivi della cosa giudicata, sia per ogni altro profilo particolare, l'espressione erroneamente usata per tradurre graficamente il contenuto della decisione, risultante chiaramente dal contesto, e assolutamente irrilevante ai fini di stabilire la situazione giuridica accertata dal giudice. Ne sussiste per le parti un preciso Onere di esperire la procedura di correzione in quanto, in presenza di un'interpretazione che faccia esclusivo riferimento all'erronea espressione ciascuna di esse potra sempre opporre il reale contenuto della sentenza e sulla controversia provvedera il giudice in un normale processo di accertamento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)