diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 431 del 15/01/2000 (Rv. 532899 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE | Mansioni effettivamente svolte - Comparazione con la disciplina collettiva - Onere probatorio - A carico del lavoratore che rivendica la qualifica - Sussistenza - Valutazione del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al c.c.n.l. del 1975 per le aziende industriali.
Stato
decisa il 2000-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532899-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE

Ai fini dell'attribuzione della qualifica di dirigente per l'espletamento di fatto delle relative mansioni ex art. 2103 cod. civ., spetta al lavoratore che rivendichi tale qualifica l'onere di dimostrare le mansioni effettivamente svolte, nonché la corrispondenza fra queste ultime e quelle delineate per il ruolo dirigenziale dal contratto collettivo di categoria, e la relativa valutazione costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se sorretto da logica e adeguata motivazione (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva escluso - con riferimento al c.c.n.l. 4 aprile 1975 per le aziende industriali - che l'assegnazione di autonomi poteri direttivi potesse risultare, in assenza di altri elementi, dal conferimento del potere di firma nei rapporti di conto corrente bancario, dall'attribuzione della qualifica dirigenziale ad altri dipendenti con mansioni simili, dal successivo riconoscimento della qualifica allo stesso lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)