Sez. L, Sentenza n. 5899 del 24/05/1991 (Rv. 472355 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - In genere | Inquadramento - Operazioni necessarie - Individuazione dei criteri generali e astratti delle singole categorie o qualifiche alla stregua della disciplina collettiva del rapporto - Accertamento delle mansioni effettivamente svolte - Comparazione con la disciplina collettiva del rapporto - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - In genere
La determinazione, da parte del giudice del merito, dell'inquadramento dovuto al lavoratore postula l'individuazione dei criteri generali ed astratti caratteristici delle singole categorie o qualifiche alla stregua della disciplina collettiva del rapporto, quindi lo accertamento delle mansioni effettivamente svolte e, infine, la loro comparazione con le previsioni della disciplina predetta, restando la prima di tali operazioni censurabile in sede di legittimità, oltre che per vizi di motivazione (come le altre due), anche per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale nell'interpretazione della disciplina collettiva. (Nella specie, in relazione alla previsione del C.C.N.L. 7 luglio 1983 per il personale direttivo delle aziende di credito che considera funzionari coloro ai quali è conferita la facoltà di firma sociale in via continuativa - anche congiuntamente - in rappresentanza della azienda, la Suprema Corte ha censurato la impugnata sentenza, per non aver essa indagato se, alla stregua di tale previsione, la qualifica funzionariale consegua ad una qualsiasi spendita di firma, anche in via provvisoria ed in sostituzione di altri, o, piuttosto, ad un conferimento del potere di firma, stabile e continuativo, legato alla persona investitane e non condizionato da eventi precari, come le assenze ed i momentanei impedimenti del titolare).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 07/07/1983 num. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)