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Sez. L, Sentenza n. 5127 del 24/11/1977 (Rv. 388742 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388742-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

Ai fini dell'indennizzabilita di un infortunio da parte dell'Inail occorre un rapporto di dipendenza tra infortunio e attivita lavorativa, si che il danno discenda, anche indirettamente, dall'espletamento di una mansione aziendale da parte del lavoratore, non essendo sufficiente una mera concomitanza di tempo e di luogo tra lavoro e incidente. (nella specie la Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza di merito che aveva escluso l'indennizzabilita di un infortunio derivato dallo scoppio di una bomba carta, rinvenuta casualmente sul luogo di lavoro da un lavoratore e da lui accesa per divertimento). (Conf 2400/75, mass n 376269).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)