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Sez. L, Sentenza n. 2400 del 13/06/1975 (Rv. 376269 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1975-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376269-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - ESTREMI - FATTISPECIE.*

Ai fini dell'indennizzabilita di un infortunio sul lavoro, la 'occasione di lavorò non puo essere intesa in senso cosi ampio da potersi considerare sufficiente un collegamento puramente marginale con la prestazione d'opera, occorrendo invece che sussista un rapporto di dipendenza necessaria tale da far considerare lo infortunio come conseguenza, sia pure indiretta, di un'attivita lavorativa rispondente a precise attivita aziendali. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero escluso l'occasione di lavoro in un infortunio che si era verificato mentre il lavoratore era intento al depezzamento di legna da ardere per uso domestico, e cioe ad un'attivita del tutto estranea al rischio artigianale per il quale era stato invocato il rapporto assicurativo, osservando che il fatto che durante l'operazione di depezzamento egli mettesse da parte qualche pezzo di legname utile per la sua lavorazione costituiva solo una attivita marginale e percio priva di necessaria relazione con l'attivita lavorativa protetta di falegname). (Conf 256/70, mass n 345097).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)