Sez. 1, Sentenza n. 8631 del 13/08/1999 (Rv. 529316 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO | Pericolo di evizione - Disciplina ex artt. 1482 e 1489 cod.civ. - Applicabilità - Esclusione - Imputabilità dell'inadempimento - Rilievo ai fini dell'indennizzo - Condizioni - Limiti.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO
Nell'ipotesi di vendita forzata - in cui la legge pone una strettissima interdipendenza tra decadenza dell'aggiudicatario per mancato pagamento, fissazione della nuova vendita e confisca della cauzione - non può invocarsi la sussistenza di garanzie reali o altri vincoli gravanti sulla cosa oggetto di aggiudicazione ai fini dell'applicabilità degli artt. 1482 e 1489 cod.civ.; l'imputabilità dell'inadempimento può assumere peraltro rilievo ai fini della condanna di cui all'art. 177 disp.att. cod.proc.civ. sotto il profilo della colpevolezza in relazione ad una situazione che legittima il ricorso all'autotutela; ciò implica, dato il richiamo alla buona fede di cui all'art. 1460, secondo comma cod.civ. e al timore di rivendica per un pericolo prima ignorato di cui all'art. 1481 cod.civ., la conoscenza da parte dell'aggiudicatario decaduto del pericolo di evizione e non può pertanto escludersi l'imputabilità dell'inadempimento allorquando la conoscenza del pericolo di evizione non sussista.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460 com. 2, Cod. Civ. art. 1481, Cod. Civ. art. 1482, Cod. Civ. art. 1489, Cod. Proc. Civ. art. 587, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 177, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)