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Sez. 1, Sentenza n. 6940 del 19/06/1995 (Rv. 492940 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO | Disciplina forzata ex art. 1460 cod. civ. - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1995-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492940-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO

La tutela di cui all'art. 1460 cod. civ., la quale consente di mantenere in vita il contratto e tuttavia nel sospendere l'adempimento quando ciò sia giustificato dall'inadempimento altrui, non è estendibile alla vendita forzata. Pertanto, non è valutabile la sussistenza degli estremi dell'art. 1460 cod. civ. (o eventualmente degli artt. 1481 e 1482 cod. civ.) al fine di escludere la decadenza dell'aggiudicatario e la confisca della cauzione o al solo fine di escludere quest'ultima nella ipotesi in cui l'aggiudicatario non versi il prezzo nel termine adducendo la sussistenza di una situazione che comporta l'applicabilità delle norme sopraindicate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1481, Cod. Civ. art. 1482, Cod. Civ. art. 2919, Cod. Civ. art. 2920, Cod. Civ. art. 2921, Cod. Civ. art. 2929, Cod. Proc. Civ. art. 587, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)