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Sez. 1, Sentenza n. 6079 del 03/07/1996 (Rv. 498362 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE (USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA) | Storno di dipendenti - Divieto - Elementi - Consapevolezza dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altrui impresa - "Animus nocendi" - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498362-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE (USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA)

Affinché lo storno dei dipendenti di un'impresa concorrente possa costituire atto di concorrenza sleale, non è sufficiente la semplice consapevolezza nel soggetto agente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altrui impresa, ma è necessaria l'intenzione di conseguire tale risultato ("animus nocendi"), la quale deve ritenersi sussistente ogni volta che lo storno sia stato posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'atto un animus nocendi".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)