Sez. 1, Sentenza n. 13424 del 23/05/2008 (Rv. 604008 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE (USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA) | Storno di dipendenti - Elementi - Consapevolezza dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altrui impresa - "Animus nocendi" - Accertamento - Fattispecie.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE (USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA)
Affinché lo storno dei dipendenti di un'impresa concorrente possa costituire atto di concorrenza sleale, sono necessari la consapevolezza nel soggetto agente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altrui impresa ed altresì l'"animus nocendi", cioè l'intenzione di conseguire tale risultato, da ritenersi sussistente ogni volta che lo storno sia stato posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente.(Fattispecie in materia di costituzione, da parte del socio di una società in nome collettivo, di una società a responsabilità limitata avente oggetto identico a quello della prima società, con l'assunzione nella nuova società di cinque dipendenti su undici già in forze alla vecchia impresa, essendo provato per taluno di essi l'invito a dimettersi e, per gli altri, il rafforzamento della volontà di interrompere il rapporto di lavoro, quali comportamenti dell'autore dello storno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2301, Cod. Civ. art. 2598 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)