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Sez. 2, Sentenza n. 8773 del 26/10/1994 (Rv. 488245 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Procedimento possessorio - Litisconsorzio necessario tra gli autori dello spoglio o della molestia - Insussistenza - Inapplicabilità dell'art. 331 cod. proc. civ..
Stato
decisa il 1994-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488245-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

Nel procedimento possessorio non si ha litisconsorzio necessario tra gli autori dello spoglio o della molestia, essendo ciascuno di essi chiamato a rispondere personalmente del proprio comportamento illecito. Pertanto, non avendo la causa carattere di inscindibilità, non trova applicazione in sede di impugnazione la disposizione dell'art. 331 cod. proc. civ., relativa alla necessità di integrazione del contraddittorio, nei confronti degli autori della molestia o dello spoglio pretermessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)