Sez. 2, Sentenza n. 1732 del 14/03/1986 (Rv. 445054 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - LITISCONSORZIO - (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITORIO) - SPOGLIO O TURBATIVA RIFERIBILI A PIÙ SOGGETTI - LITISCONSORZIO NECESSARIO O INSCINDIBILITÀ DI CAUSE - ESCLUSIONE - SEPARAZIONE DELLE CAUSE - AMMISSIBILITÀ.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - LITISCONSORZIO - (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITORIO) - SPOGLIO O TURBATIVA RIFERIBILI A PIÙ SOGGETTI - LITISCONSORZIO NECESSARIO O INSCINDIBILITÀ DI CAUSE - ESCLUSIONE - SEPARAZIONE DELLE CAUSE - AMMISSIBILITÀ.*
Non ricorre ipotesi di litisconsorzio necessario, né di inscindibilità di cause, nei giudizi di reintegrazione e manutenzione del possesso, quando lo spoglio o la turbativa siano riferibili a più soggetti, perché tali eventi rivestono i caratteri di fatti illeciti e determinano, quindi, una responsabilità individualmente legata ad ogni singolo autore dei fatti stessi, indipendentemente dalla partecipazione, anche se preordinata, di altri soggetti. Nei predetti giudizi, pertanto, vertendosi in tema di litisconsorzio facoltativo, deve riconoscersi al giudice il potere di disporre, nell'istruzione o con la decisione, la separazione delle cause. (V 5469/82, mass n 423239; (V 1735/80, mass n 405354; (V 322/74, mass n 377980; (V 2080/67, mass n 329187).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)