Sez. 1, Sentenza n. 9721 del 25/09/1993 (Rv. 483838 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Compenso | Acconto sul compenso - Liquidazione o meno - Provvedimento relativo - Impugnazione con ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Compenso
Non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. il decreto con il quale il Tribunale, in virtù della facoltà accordatogli dalla seconda parte del comma secondo dell'art. 39 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, liquidi o meno al curatore un acconto sul compenso, poiché tale potere discrezionale esclude che il curatore possa vantare una posizione di diritto soggettivo all'anticipo ed il provvedimento del Tribunale, intervenuto in fase processuale necessariamente anteriore a quella della presentazione ed approvazione del conto della gestione, non ha carattere definitivo e non è suscettibile di assumere l'efficacia della cosa giudicata circa il diritto al compenso.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)