Sez. 1, Sentenza n. 18916 del 31/08/2010 (Rv. 614212 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO | Acconto sul compenso - Decreto di liquidazione - Ricorribilità ex art. 111 Cost. - Esclusione - Revocazione ex art. 397 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO
I decreti con cui il tribunale fallimentare concede o rifiuta gli acconti richiesti dal curatore sul compenso, sono espressione di un potere discrezionale ed intervengono in una fase processuale anteriore alla presentazione ed approvazione del conto, non assumendo, di conseguenza l'efficacia di cosa giudicata. Tali provvedimenti, pertanto, non possono pregiudicare la futura e definitiva decisione sul compenso dovuto (dopo la presentazione del rendiconto) cui corrisponde un diritto soggettivo del curatore, ragione per cui oltre a non essere ricorribili per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., non possono essere soggetti a revocazione ai sensi dell'art. 397 cod. proc. civ., non essendo qualificabili come "sentenze".
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 397, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)