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Sez. 1, Sentenza n. 3759 del 07/11/1975 (Rv. 377964 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE - IMPUGNABILITA - MOTIVI DEL RICORSO - ERRORES IN PROCEDENDO - MANCANZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377964-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE - IMPUGNABILITA - MOTIVI DEL RICORSO - ERRORES IN PROCEDENDO - MANCANZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE.*

Le sentenze del conciliatore, inappellabili, in ragione del valore, per motivi diversi da quelli attinenti alla giurisdizione ed alla Competenza, e che sono pronunciate secondo equita, possono essere impugnate con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art 111 della Costituzione, per far valere eventuali errori 'in procedendò, e, pertanto, anche per la totale inosservanza dell'Obbligo della motivazione. (V 332/73, mass n 362259; 2510/70, mass n 348803).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)