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Sez. 3, Sentenza n. 332 del 02/02/1973 (Rv. 362259 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE - PRONUNCIATE SECONDO EQUITA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - LIMITAZIONE AI SOLI ERRORES IN PROCEDENDO - CONDANNA DEL CONVENUTO FONDATA SULLA MERA CONTUMACIA - ERROR IN PROCEDENDO - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1973-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362259-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE - PRONUNCIATE SECONDO EQUITA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - LIMITAZIONE AI SOLI ERRORES IN PROCEDENDO - CONDANNA DEL CONVENUTO FONDATA SULLA MERA CONTUMACIA - ERROR IN PROCEDENDO - CONFIGURABILITA.*

Avverso le sentenze del conciliatore, inappellabili in ragione del loro valore per motivi diversi da quelli attinenti alla giurisdizione e alla Competenza e pronunciate quindi secondo equita, il ricorso per Cassazione, ammesso in via generale per violazione di legge dall'art 111 della Costituzione, deve intendersi consentito solo per far valere eventuali errori in procedendo e non anche per gli errori in iudicando, non configurabili nei giudizi di equita. La condanna del convenuto, sulla base della sola sua contumacia, costituisce un vizio in procedendo. (contra 271/62).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)