diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 210 del 1990

Decisione
decisa il 1990-04-04, depositata il 1990-04-12
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:210
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15496

  • Processo penale
  • Giudizio abbreviato
  • Disciplina codicistica
  • Questione sollevata su di essa in procedimento già in corso all'entrata in vigore del nuovo codice
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Per i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale la possibilità di far luogo a giudizio abbreviato è appositamente disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). Pertanto, data l'autonomia della disciplina transitoria in materia rispetto alla disciplina codicistica, quest'ultima non può ricevere diretta applicazione in tali procedimenti. (Manifesta inammissibilità - perché sollevata in procedimento già in corso alla data suddetta - della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 107, 108, 111 e 112 della Costituzione, dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988, nella parte in cui non è preveduto l'obbligo della motivazione, in caso di dissenso del P.M., con conseguente potere di sindacato della stessa, da parte del giudice). - S. n. 66/1990; O. nn. 173/1990 e 174/1990.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.438 del codice di procedura penale del 1988, promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1989 dal Tribunale di Ravenna nel procedimento penale a carico di Lacerenza Giuseppe, iscritta al n.39 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 4 dicembre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 107, 108, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988, "laddove attribuisce al P.M. la facoltà di esprimere un dissenso immotivato sulla richiesta di giudizio abbreviato avanzata dell'imputato, e laddove non prevede alcun controllo dell'organo giudicante sulla fondatezza delle ragioni del dissenso";
punto 2
Considerato che l'ordinanza è stata emessa prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado relativo ad un processo già in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale; che, per quanto riguarda i procedimenti in corso a tale data, la possibilità di far luogo a giudizio abbreviato è appositamente disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271); e che, quindi, la norma denunciata non potrebbe ricevere diretta applicazione nel giudizio a quo, data l'autonomia della disciplina transitoria in materia rispetto alla disciplina codicistica (cfr. sentenza n. 66 del 1990; ordinanze n. 173 del 1990 e n. 174 del 1990);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 107, 108, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Ravenna con ordinanza del 4 dicembre 1989. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990. Il Presidente e redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze