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Sez. 2, Sentenza n. 1401 del 28/05/1966 (Rv. 322780 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DELLA TARIFFA - SPECIFICAZIONE DELLE SINGOLE PARTITE CONTESTATE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1966-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322780-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DELLA TARIFFA - SPECIFICAZIONE DELLE SINGOLE PARTITE CONTESTATE - NECESSITA.*

Non e ammissibile il ricorso per Cassazione per violazione dei minimi di tariffa nella liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato qualora non siano state specificate le singole partite contestate e non siano state indicate le singole voci violate della tariffa professionale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 4, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)