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Sez. 2, Sentenza n. 851 del 27/03/1970 (Rv. 346212 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - LIQUIDAZIONE GLOBALE - RICORSO PER CASSAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE VOCI CONTESTATE E DELLE PARTITE DELLA TARIFFA VIOLATE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1970-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346212-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - LIQUIDAZIONE GLOBALE - RICORSO PER CASSAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE VOCI CONTESTATE E DELLE PARTITE DELLA TARIFFA VIOLATE - NECESSITA.*

Per l'impugnazione avanti la Corte di Cassazione della liquidazione delle spese e degli onorari di avvocato e procuratore effettuata in Sede di merito e necessario, a pena di inammissibilita del ricorso, che siano specificate le singole voci contestate e le singole partite della relativa tariffa professionale violate. (Conf 1401-66, massima n 322780).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 4, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)