Sez. 2, Sentenza n. 851 del 27/03/1970 (Rv. 346212 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - LIQUIDAZIONE GLOBALE - RICORSO PER CASSAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE VOCI CONTESTATE E DELLE PARTITE DELLA TARIFFA VIOLATE - NECESSITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - LIQUIDAZIONE GLOBALE - RICORSO PER CASSAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE VOCI CONTESTATE E DELLE PARTITE DELLA TARIFFA VIOLATE - NECESSITA.*
Per l'impugnazione avanti la Corte di Cassazione della liquidazione delle spese e degli onorari di avvocato e procuratore effettuata in Sede di merito e necessario, a pena di inammissibilita del ricorso, che siano specificate le singole voci contestate e le singole partite della relativa tariffa professionale violate. (Conf 1401-66, massima n 322780).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 4, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)