Sez. 2, Sentenza n. 8201 del 19/08/1998 (Rv. 518189 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - IN GENERE | Essenziale e riconoscibile - Onere della prova - A carico di colui che lo deduce - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - IN GENERE
Il venditore che eccepisce l'ignoranza del vincolo di destinazione a parcheggio di appositi spazi, stabilito dalla disciplina imperativa ai sensi dell'art. 41 "sexies" legge 17 agosto 1942 n. 1150, introdotto dall'art. 18 legge 6 agosto 1967 n. 765, allorché ha alienato gli appartamenti di un fabbricato riservandosi l'uso di essi, ha l'onere di dimostrare l'essenzialità e la riconoscibilità di tale errore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)