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Sez. 2, Sentenza n. 3065 del 19/04/1988 (Rv. 458588 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - IN GENERE - EFFETTO INVALIDANTE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1988-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458588-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - IN GENERE - EFFETTO INVALIDANTE - PRESUPPOSTI.*

L'errore - spontaneo o provocato dall'altrui Azione ingannatrice (dolo) - costituisce causa di annullamento del contratto in quanto abbia inciso sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, a causa della quale il contraente si sia determinato a stipulare. Pertanto, l'effetto invalidante dell'errore è subordinato, prima ancora che alla sua essenzialità e riconoscibilità (richieste nell'ipotesi di errore non determinato da dolo), alla circostanza (della cui prova è onerata la parte che deduce il vizio di consenso) che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza - o in costanza - di questa falsa rappresentazione, spontanea o provocata; con l'ulteriore conseguenza che la domanda di annullamento non può essere accolta allorché, in relazione al concreto ed inequivoco contenuto delle clausole negoziali, o per effetto di qualsiasi altra circostanza, debba escludersi che l'attore versasse in errore al momento della prestazione del consenso. (V 4383/81, mass n 451083).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)