Sez. 1, Sentenza n. 323 del 21/01/1986 Cc. (dep. 11/03/1986) Rv. 172093 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - GIUDIZIO - ELEMENTI DI VALUTAZIONE - INCIDENZA DELLA SENTENZA N. 175 DEL 1980 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - GIUDIZIO - ELEMENTI DI VALUTAZIONE - INCIDENZA DELLA SENTENZA N. 175 DEL 1980 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.*
A seguito della sentenza n. 175 del 1980 della Corte costituzionale, in tema di applicazione delle misure di prevenzione, il giudizio di pericolosità deve essere ancorato ad una delle varie categorie previste nell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956, esclusa quella generica ed incontrollabile nonché vaga della mera proclività al delitto. Deve, infatti, in tale ipotesi farsi concreto riferimento ad una pericolosità che individui un particolare tipo di persona pericolosa, con riferimento alla tipologia racchiusa nell'art. 1 sopra citato, quale modificato a seguito della dichiarata parziale illegittimità costituzionale dello stesso. (V mass n 165725; (V mass n 165608).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)