Sez. 1, Sentenza n. 7493 del 23/06/1984 Ud. (dep. 26/09/1984) Rv. 165725 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - DIFFIDA - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - PERSONE PERICOLOSE PER LA SICUREZZA PUBBLICA O PER LA PUBBLICA MORALITÀ - NOZIONE DI PERICOLOSITÀ.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - DIFFIDA - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - PERSONE PERICOLOSE PER LA SICUREZZA PUBBLICA O PER LA PUBBLICA MORALITÀ - NOZIONE DI PERICOLOSITÀ.*
Ai fini dell'individuazione degli elementi che legittimano la dichiarazione di pericolosità sociale in un provvedimento riguardante una misura di prevenzione, di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, la pericolosità considerata dalla indicata legge è quella sociale in senso lato, che comprende, da una parte, la semplice immoralità non costituente reato, e dall'altra, l'accentuata predisposizione al delitto e la presunta vita delittuosa di una persona, nei confronti della quale non si raggiunge una prova sicura di reità per un delitto. Tale pericolosità, infatti, non è necessariamente collegata ad una affermazione di colpevolezza per reato, ma si ricava dall'esame dell'intera personalità del soggetto e da situazioni che giustificano sospetti e presunzioni, purché gli uni e le altre appaiano fondati su elementi obiettivi e su fatti specifici ed accertati quali la compagnia di pregiudicati, l'omertà, la Mancanza di stabile lavoro, il tenore di vita e le denunce per delitti anche colposi.*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)