Sez. L, Ordinanza n. 27607 del 16/10/2025 (Rv. 676772-01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Condanna alle spese di lite - Pronuncia d'ufficio - Ammissibilità - Omessa produzione della nota spese - Conseguenze - Specificazione da parte del giudice delle voci liquidate - Necessità - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Il regolamento delle spese di lite è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, di modo che la condanna ex art. 91 c.p.c. può essere emessa, a carico del soccombente, anche d'ufficio e in mancanza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., non essendo tenuto, peraltro, il giudice, in tal caso, a specificare le singole voci liquidate.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)