Sez. 2 - , Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022 (Rv. 664685 - 02)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Spese processuali - Presentazione della nota spese - Richiesta di liquidazione di una somma specificamente individuata - Potere del giudice di riconoscere un importo superiore quale rimborso spese - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di liquidazione delle spese processuali, quando la parte presenta la nota spese, secondo quanto previsto dall'art. 75 disp.att.c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma superiore.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)