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Sez. 2, Sentenza n. 27 del 03/01/1966 (Rv. 320063 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - NECESSITA DELLA MENZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO PRESSO IL QUALE IL DEPOSITO E STATO ESEGUITO.*
Stato
decisa il 1966-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320063-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - NECESSITA DELLA MENZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO PRESSO IL QUALE IL DEPOSITO E STATO ESEGUITO.*

L'Onere processuale previsto dall'art. 366 n. 5 cod. proc. civ. trova la sua ratio nell'esigenza di porre la controparte in grado di controllare, anche prima del deposito del ricorso nella cancelleria della Corte di Cassazione, se il ricorso stesso sia stato preceduto dal deposito per il caso di soccombenza. Pur non essendo richiesta la trascrizione integrale della quietanza. Ma solo l'indicazione di essa, tuttavia la Mancanza di qualsiasi precisazione in ricorso per quanto concerne l'ufficio del registro ove il deposito e stato eseguito, non garantisce il raggiungimento dello scopo pratico della menzionata norma e rende, conseguentemente, inammissibile il ricorso stesso. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)