diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2181 del 19/09/1967 (Rv. 329338 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - INDICAZIONE DELL'IMPORTO DEL DEPOSITO, DEL NUMERO E DELLA DATA DELLA QUIETANZA - SUFFICIENZA - INDICAZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1967-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329338-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - INDICAZIONE DELL'IMPORTO DEL DEPOSITO, DEL NUMERO E DELLA DATA DELLA QUIETANZA - SUFFICIENZA - INDICAZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO - NECESSITA.*

Il deposito, prescritto dall'articolo 364 cod proc civ, deve essere anteriore alla proposizione del ricorso e la menzione di esso, da inserirsi obbligatoriamente, a pena d'inammissibilita, nel ricorso, e diretta ad assicurare quell'anteriorita. Tale esigenza e soddisfatta quando venga indicato l'ammontare della somma versata, la data in cui il deposito e avvenuto ed il numero della quietanza che l'ufficio del registro ha rilasciato al depositante la mancata indicazione dell'ufficio del registro, presso il quale il deposito e stato effettuato, non rende impossibile il soddisfacimento di detta esigenza. (Conf 397'67, massima n 326304; 2429'66, massima n 324701; 2088'66, massima n 324070; 1635'66, massima n 323240. Contra 41'67, massima n 325657; 2335'66, massima n 324550, 1311'66, massima n 322604; 27'66, massima n 320063. Nella specie, la Corte ha inteso espressamente risolvere il contrasto nel senso indicato nella massima che precede).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)