Sez. 6, Sentenza n. 3049 del 21/10/1981 Ud. (dep. 20/03/1982) Rv. 152862 - 01
PROVA PENALE - TESTIMONI - ASSUNZIONE DELLA PROVA - FORMULA DI GIURAMENTO NON CORRETTA SOTTOPOSTA DAL GIUDICE AL TESTE - INTERESSE DELL'IMPUTATO AD ECCEPIRE LA IRREGOLARITÀ DELLA TESTIMONIANZA - ESCLUSIONE.*
PROVA PENALE - TESTIMONI - ASSUNZIONE DELLA PROVA - FORMULA DI GIURAMENTO NON CORRETTA SOTTOPOSTA DAL GIUDICE AL TESTE - INTERESSE DELL'IMPUTATO AD ECCEPIRE LA IRREGOLARITÀ DELLA TESTIMONIANZA - ESCLUSIONE.*
L'assunzione della testimonianza non è meno garantita se il teste giura davanti a Dio, anche se non è credente, perché gli effetti del solenne impegno assunto - e quindi le conseguenze di ordine giuridico che ne derivano - restano immutate anche se il giudice sottopone al teste una formula di giuramento in cui sia omesso l'inciso "se credente". Pertanto, la eventuale non perfetta correttezza della formula del giuramento può essere fatta valere esclusivamente da chi presta il giuramento con una formula non adeguata alla sua sensibilità personale e alle sue convinzioni religiose e non anche dall'imputato che non ha alcun interesse al riguardo. (nulla in termini).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 187 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)