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Sez. 3, Sentenza n. 9686 del 20/06/1984 Ud. (dep. 06/11/1984) Rv. 166541 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE - ART. 449 COD. PROC. PEN. - RICHIAMO AGLI ARTT. 3, 19, 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1984-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166541-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE - ART. 449 COD. PROC. PEN. - RICHIAMO AGLI ARTT. 3, 19, 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 449 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 19, 24 e 3 cost., nella parte in cui non ammette al giuramento i minori degli anni 14. Si tratta, infatti, di una norma, quella sopra indicata, che non ostacola la libera professione della fede religiosa, non pregiudica la difesa dei cittadini, non ne viola il principio di uguaglianza, perché non impone una diversità di trattamento (giuramento o meno in giudizio) a situazioni uguali ma a situazioni diverse, quali sono quelle attribuenti a soggetti imputabili e soggetti, come i minori degli anni 14, non imputabili. (V mass n 108253; (V mass n 109131; (V mass n 113892; (V mass n 152862).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 19, Costituzione art. 24, Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)