Sez. 3, Sentenza n. 4475 del 15/04/1993 (Rv. 481852 - 01)
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - Temporanea | Del lavoratore dipendente - Percezione dal datore di lavoro della retribuzione nel periodo di invalidità - Esistenza di danno risarcibile - Esclusione - Limiti.
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - Temporanea
Al lavoratore dipendente che sia rimasto infortunato per il fatto illecito del terzo nulla compete a titolo di risarcimento del danno per invalidità temporanea, ancorché totale, ove abbia continuato a percepire nel periodo di invalidità la retribuzione dal proprio datore di lavoro, atteso che tale corresponsione esclude l'esistenza stessa di un danno risarcibile, salva restando la deduzione e la prova di avere percepito solo parte della retribuzione per perdita di straordinari o trasferte, di avere subito pregiudizi di carriera o nocumenti in ordine alla utilizzabilità dei congedi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)