Sez. 3, Sentenza n. 6616 del 22/05/2000 (Rv. 536751 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - TEMPORANEA | Del lavoratore dipendente - Retribuzione - Percezione - Danno risarcibile - Esistenza - Esclusione - Limiti.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - TEMPORANEA
Al lavoratore dipendente che sia rimasto infortunato per fatto illecito del terzo nulla compete a titolo di risarcimento del danno per invalidità temporanea, anche totale, ove abbia continuato a percepire nel periodo d'invalidità la retribuzione dal proprio datore di lavoro, atteso che tale corresponsione esclude la esistenza stessa di un danno risarcibile salva restando la prova di avere percepito solo parte della retribuzione per perdita di straordinari o trasferte, o, infine, pregiudizi di carriera o nocumenti in ordine alla utilizzazione di congedi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)