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Sez. 3, Sentenza n. 6616 del 22/05/2000 (Rv. 536751 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - TEMPORANEA | Del lavoratore dipendente - Retribuzione - Percezione - Danno risarcibile - Esistenza - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2000-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536751-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - TEMPORANEA

Al lavoratore dipendente che sia rimasto infortunato per fatto illecito del terzo nulla compete a titolo di risarcimento del danno per invalidità temporanea, anche totale, ove abbia continuato a percepire nel periodo d'invalidità la retribuzione dal proprio datore di lavoro, atteso che tale corresponsione esclude la esistenza stessa di un danno risarcibile salva restando la prova di avere percepito solo parte della retribuzione per perdita di straordinari o trasferte, o, infine, pregiudizi di carriera o nocumenti in ordine alla utilizzazione di congedi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)