Sez. 3, Sentenza n. 11488 del 21/06/2004 (Rv. 573773 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Inadempimento del medico - Mancata informazione relativa alla presenza di gravi malformazioni nel feto - Nesso causale con la mancata interruzione della gravidanza - Configurabilità.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA
L'omessa rilevazione, da parte del medico specialista, della presenza di gravi malformazioni nel feto, e la correlativa mancata comunicazione di tale dato alla gestante, deve ritenersi circostanza idonea a porsi in rapporto di causalità con il mancato esercizio, da parte della donna, della facoltà di interrompere la gravidanza, in quanto deve ritenersi rispondente ad un criterio di regolarità causale che la donna, ove adeguatamente e tempestivamente informata della presenza di una malformazione atta ad incidere sulla estrinsecazione della personalità del nascituro, preferisca non portare a termine la gravidanza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236, Legge 22/05/1978 num. 194 art. 6 CORTE COST., Legge 22/05/1978 num. 194 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)