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Sez. 3, Sentenza n. 6735 del 10/05/2002 (Rv. 554295 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Responsabilità del medico - Diritto all'aborto - Omessa diagnosi di malformazioni del feto - Oggetto dell'accertamento - Conseguenze della mancata informazione - Possibilità dello sviluppo di un processo patologico a carico della madre.
Stato
decisa il 2002-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554295-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA

In tema di responsabilità del medico da nascita indesiderata, allorquando occorre stabilire se la donna avrebbe potuto esercitare il suo diritto di interrompere la gravidanza ove fosse stata convenientemente informata sulle condizioni del nascituro, non si deve accertare se in lei si sia instaurato un processo patologico capace di evolvere in grave pericolo per la sua salute psichica, ma se la dovuta informazione sulle condizioni del feto avrebbe potuto determinare durante la gravidanza l'insorgere di un tale processo patologico. (Nella specie la Suprema Corte ha peraltro confermato la sentenza di merito che, nel riferirsi alla reazione instauratasi nella madre al momento della nascita del figlio, ha espresso il giudizio che analoga reazione si sarebbe determinata durante la gravidanza, ove la gestante avesse potuto rappresentarsi le conseguenze che sulla vita sua e del nascituro sarebbero potute derivare dalle malformazioni che il feto presentava.)

Riferimenti normativi: Legge 22/05/1978 num. 194 art. 6 CORTE COST., Legge 22/05/1978 num. 194 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)