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Sez. 6, Sentenza n. 170 del 28/01/1967 Ud. (dep. 17/03/1967) Rv. 103818 - 01

IMPUTABILITA - UBRIACHEZZA - REATO COMMESSO DALL'UBRIACO - NECESSITA DI ACCERTAMENTO CONCRETO DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO.*
Stato
decisa il 1967-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103818-01

IMPUTABILITA - UBRIACHEZZA - REATO COMMESSO DALL'UBRIACO - NECESSITA DI ACCERTAMENTO CONCRETO DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO.*

Il principio dell'art 92 cod pen, secondo il quale, nel caso di ubriachezza, e presunta la capacita di intendere e di volere del soggetto, non esime il giudice dall'Obbligo di accertare la colpevolezza in ogni singola fattispecie attraverso l'indagine sull'atteggiamento psicologico assunto in concreto dall'imputato nel momento in cui il fatto e stato commesso. (Conf 102381, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)