Sez. 6, Sentenza n. 170 del 28/01/1967 Ud. (dep. 17/03/1967) Rv. 103818 - 01
IMPUTABILITA - UBRIACHEZZA - REATO COMMESSO DALL'UBRIACO - NECESSITA DI ACCERTAMENTO CONCRETO DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO.*
IMPUTABILITA - UBRIACHEZZA - REATO COMMESSO DALL'UBRIACO - NECESSITA DI ACCERTAMENTO CONCRETO DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO.*
Il principio dell'art 92 cod pen, secondo il quale, nel caso di ubriachezza, e presunta la capacita di intendere e di volere del soggetto, non esime il giudice dall'Obbligo di accertare la colpevolezza in ogni singola fattispecie attraverso l'indagine sull'atteggiamento psicologico assunto in concreto dall'imputato nel momento in cui il fatto e stato commesso. (Conf 102381, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)