Sez. 2, Sentenza n. 630 del 18/04/1966 Ud. (dep. 17/08/1966) Rv. 102381 - 01
IMPUTABILITA - UBRIACHEZZA - REATO COMMESSO DALL'UBRIACO - NECESSITA DI ACCERTAMENTO CONCRETO DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO. *
IMPUTABILITA - UBRIACHEZZA - REATO COMMESSO DALL'UBRIACO - NECESSITA DI ACCERTAMENTO CONCRETO DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO. *
Il principio dell'art 92 cod pen, secondo il quale nel caso di ubriachezza e presunta la capacita di intendere e di volere del soggetto. Non esime il giudice dell'Obbligo di accertare in ogni singola fattispecie la colpevolezza, attraverso l'indagine sull'atteggiamento psicologico assunto in concreto dall'ubriaco nel momento in cui il fatto e stato commesso: trattandosi di delitto doloso, la responsabilita del soggetto deve essere esclusa ove risulti che, in concreto il fatto e stato commesso per colpa, o comunque non e stato voluto dall'ubriaco.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)