Sez. 3, Sentenza n. 5530 del 10/09/1986 (Rv. 448047 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) - INOSSERVANZA DEI TERMINI DI COMPARIZIONE DA PARTE DELL'APPELLANTE - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) - INOSSERVANZA DEI TERMINI DI COMPARIZIONE DA PARTE DELL'APPELLANTE - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Nel nuovo rito del lavoro la nullità derivante dalla mancata osservanza, da parte dell'appellante, del termine, stabilito dall'art. 435, terzo comma, cod. proc. civ., non minore di venticinque giorni che deve intercorrere tra la data di notifica del ricorso in appello, con il pedissequo decreto di fissazione della udienza di discussione, e la data di quest'ultima, resta sanata dalla Costituzione dell'appellato, dalla fissazione di una nuova udienza di discussione che rispetti detto termine o, in caso di mancata Costituzione dell'appellato, dalla rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.. (V 1762/85, mass n 439719; (V 1195/84, mass n 433338).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)