Sez. L, Sentenza n. 1762 del 01/03/1985 (Rv. 439719 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) - CONCESSIONE ALL'APPELLATO DI UN TERMINE INFERIORE A VENTICINQUE GIORNI - EFFETTI - NULLITÀ - INAMMISSIBILITÀ O IMPROCEDIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - SANATORIA DELLA NULLITÀ - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) - CONCESSIONE ALL'APPELLATO DI UN TERMINE INFERIORE A VENTICINQUE GIORNI - EFFETTI - NULLITÀ - INAMMISSIBILITÀ O IMPROCEDIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - SANATORIA DELLA NULLITÀ - CONDIZIONI.*
Nel nuovo rito del lavoro, la nullità derivante dalla concessione all'appellato di un termine inferiore a quello di venticinque giorni, che deve intercorrere tra la data di notificazione del ricorso-decreto e quella dell'udienza di discussione (art. 435, comma terzo, cod. proc. civ.), non è causa d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione ed è sanata dalla Costituzione dell'appellato, che, nel costituirsi nel termine inferiore assegnatogli, non avanzi alcuna richiesta di rinvio dell'udienza di discussione o di rimessione in termini, oppure della rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civile. (V 5800/83, mass n 430664; (V 4388/83, mass n 429300; (V 2578/80, mass n 406315; (V 2709/79, mass n 399031).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)