Sez. 1, Sentenza n. 49239 del 14/11/2014 Cc. (dep. 26/11/2014) Rv. 261277 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE | Sentenza - Contrasto del dispositivo con la motivazione - Errore materiale obiettivamente riconoscibile nel dispositivo - Correzione - Legittimità - Fattispecie.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE
In caso di contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza, quando dall'esame della motivazione emerge che la divergenza dipende da un mero errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimamente esperibile la procedura per la correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 cod.proc.pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza impugnata, la quale aveva disposto la correzione del dispositivo di una sentenza, laddove lo stesso indicava una pena complessiva errata, per errore di calcolo matematico rispetto ai criteri enunciati in motivazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)