Sez. 2, Sentenza n. 16367 del 03/04/2014 Cc. (dep. 15/04/2014) Rv. 259562 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO | Ambito e presupposti di operatività - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO
Non è esperibile la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. qualora il contrasto tra la determinazione della pena indicata in dispositivo e quella effettuata in motivazione non sia conseguente ad un errato calcolo matematico ma sia il risultato dell'applicazione di un errato criterio giuridico. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato il provvedimento di correzione del Tribunale che, pur lasciando inalterata la pena finale, aveva modificato, in aumento la pena base e in diminuzione l'incremento riferito ad una circostanza aggravante comune, in modo da ricondurre quest'ultimo nella misura massima consentita dall'art. 64 cod. pen., pari ad un terzo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 7, Cod. Pen. art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)