diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2383 del 07/03/1991 (Rv. 471170 - 01)

Contratti agrari - Morte di una delle parti - Del proprietario coltivatore diretto - Diritti degli eredi | Comunione non sciolta al momento dell'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 - Coerede coltivatore del fondo al momento della apertura della successione - Diritto alla continuazione della coltivazione - Spettanza - Successiva inclusione di parte del fondo nella quota di altri coeredi - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471170-01

Contratti agrari - Morte di una delle parti - Del proprietario coltivatore diretto - Diritti degli eredi

La comunione tra gli eredi a seguito della morte del proprietario di un fondo rustico, coltivato direttamente da lui o dai suoi familiari, che alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1982 n. 203 non sia stato già oggetto di divisione con sentenza passata in giudicato od esecutiva, ai sensi dell'art. 53 di tale legge va disciplinata a norma dell'art. 49, primo comma, con la conseguenza che il coerede il quale coltiva il fondo al momento dell'apertura di detta successione ha diritto fin da tale momento di continuare a coltivarlo ancorché, successivamente, parte di esso, in sede di divisione venga inclusa nella quota di altri coeredi non coltivatori diretti.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 49 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)